Statuto FIDAS Dauna

Approvato dall’Assemblea Provinciale il 24 aprile 2020 Registrato presso l’Agenzia delle Entrate – San Severo il 20 maggio 2020 n. 604 serie 3

  • L’Associazione “FIDAS DAUNA PROVINCIALE DI FOGGIA”, Organizzazione di Volontariato O.d.V., è costituita tra coloro che donano volontariamente, gratuitamente, periodicamente e anonimamente il proprio sangue e dalle sezioni comunali. L’acronimo O.d.V. deve essere usato negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al
  • La sede legale della FIDAS DAUNA PROVINCIALE DI FOGGIA è stabilita, in mancanza di una specifica ubicazione, dove risiede il Presidente in carica ed esplica la propria attività istituzionale esclusivamente nell’ambito del proprio territorio provinciale. Il trasferimento della sede associativa non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell’Assemblea ordinaria.
  • La FIDAS DAUNA PROVINCIALE DI FOGGIA, che aderisce alla FIDAS Nazionale, nonché alla FIDAS Regionale Puglia, è dotata di piena autonomia giuridica, patrimoniale e processuale rispetto alla FIDAS Nazionale e Regionale.
  • La FIDAS DAUNA PROVINCIALE DI FOGGIA è un’associazione di volontariato, apartitica, aconfessionale, non lucrativa, che non ammette discriminazioni di genere, etnia, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica; persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, non ha fini di
  • Rappresenta le sezioni comunali, i gruppi aziendali i quartieri, gli istituti di istruzioni aderenti e coordinarne eventualmente l’attività per la migliore realizzazione delle finalità comuni;
  • Ha lo scopo di promuovere la donazione di sangue – intero o di una sua frazione – volontaria, periodica, associata, gratuita, anonima e consapevole, intesa come valore umanitario universale ed espressione di solidarietà e di civismo, che configura il donatore quale promotore di un primario servizio socio-sanitario ed operatore della salute, anche al fine di diffondere nella comunità locale i valori della solidarietà, della partecipazione sociale e civile e della tutela del diritto alla salute;
  • Di perseguire finalità di solidarietà sociale nei settori dell’assistenza sociale e della beneficenza, secondo il principio di sussidiarietà e secondo la concezione educativa del “Condividere i bisogni per condividere il senso della vita”;
  • Di prestare il proprio contributo tecnico ed umano a mezzo di propri associati nelle attività socio-sanitarie e di protezione civile, nella previsione, prevenzione e soccorso in materia di sinistri e calamità, ovunque si richieda la necessità del suo intervento.
  • Si occupa di attività di formazione, informazione e aggiornamento rivolto al mondo della scuola, ai docenti, agli studenti di ogni ordine e grado, comprese collaborazioni con associazioni ed enti che operano nella scuola sul settore protezione civile, tutela della salute, salvaguardia dell’ambiente, infortunistica ecc.
  • Essa pertanto, in armonia con i fini istituzionali propri, si propone di:
    1. Sostenere i bisogni di salute dei cittadini favorendo il raggiungimento dell’autosufficienza di sangue e dei suoi derivati a livello provinciale, regionale e nazionale e dei massimi livelli di sicurezza trasfusionale possibili e la promozione per il buon utilizzo del sangue;
    2. Tutelare il diritto alla salute dei donatori e dei cittadini che hanno necessità di essere sottoposti a terapia trasfusionale;
    3. Promuovere l’informazione e l’educazione sanitaria dei cittadini e le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
    4. Favorire l’incremento della propria base associativa;
    5. Promuovere lo sviluppo del volontariato e dell’associazionismo, anche attraverso progetti di Servizio Civile;
    6. Promuovere partenariati e protocolli di intesa e stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni e con soggetti privati;
    7. Svolgere ogni ulteriore iniziativa concernente le attività di interesse generale di cui al successivo 3 del presente Statuto;
    8. Di rappresentare le sezioni comunali, i gruppi aziendali, gli istituti di istruzioni aderenti e coordinare l’attività per la migliore realizzazione delle finalità comuni;

1     Per il perseguimento degli scopi istituzionali enunciati nell’art. 2 del presente Statuto, la FIDAS DAUNA PROVINCIALE coordinandosi con le Istituzioni Pubbliche competenti, svolge in via esclusiva le attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del Codice del Terzo Settore, con riferimento a interventi e servizi sociali; interventi e prestazioni sanitarie; prestazioni socio-sanitarie; ricerca scientifica di particolare interesse sociale; educazione e formazione; beneficienza; protezione civile; promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali.

In particolare svolge le seguenti attività:

  1. Attività di chiamata (da disciplinare ciascuna secondo le proprie esigenze);
  2. Promuove e organizza campagne di comunicazione sociale, informazione e promozione del dono del sangue, nonché tutte le attività di comunicazione esterna, interna ed istituzionale di propria competenza territoriale;
  3. Collabora con le altre associazioni di settore;
  4. Promuove la conoscenza delle finalità associative e delle attività svolte e promosse anche attraverso la stampa associativa, nonché la pubblicazione di riviste, bollettini e materiale multimediale;
  5. Svolge, attività di formazione nelle materie di propria competenza anche per istituzioni ed organizzazioni esterne, con particolare riferimento al mondo della scuola e delle Forze Armate;
  6. Promuove e partecipa ad iniziative di raccolta di fondi finalizzate a scopi solidali ed umanitari, al sostegno della ricerca scientifica;
  7. Intrattiene rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione al proprio livello territoriale e partecipa alle Istituzioni Pubbliche, ove richiesta, attraverso propri rappresentanti all’uopo nominati;
  8. Opera nell’ambito della protezione civile svolgendo una propria attività autonoma e/o rapportandosi con gli organismi di riferimento, associativi ed istituzionali, a livello provinciale, regionale e nazionale.
  9. Progettare, gestire progetti, anche finanziati da enti pubblici e/o privati.

c.2     L’Associazione può svolgere attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui al comma 1, entro i limiti indicati dall’art. 6 del Codice del Terzo Settore; può inoltre svolgere attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

  • È socio di FIDAS DAUNA chi dona periodicamente il proprio sangue ed emocomponenti in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà; chi per ragioni di età o di salute ha cessato l’attività donazionale e partecipa con continuità alla attività associativa; chi, non effettuando donazioni, esplica con continuità funzioni non retribuite di riconosciuta validità nell’ambito
  • Il numero dei soci che non effettuano donazioni, ma che esplicano funzioni di riconosciuta validità in ambito associativo non può superare 1/6 del numero dei donatori periodici della FIDAS DAUNA Comunale.
  • L’adesione alla Comunale  da parte dei soggetti in possesso dei requisiti di cui al 1° comma del presente articolo deve essere deliberata, su istanza dell’interessato, dal Consiglio Direttivo Comunale.
  • L’adesione del socio alla FIDAS DAUNA Comunale comporta l’automatica adesione del medesimo alla FIDAS DAUNA Provinciale, alla FIDAS Regionale e Nazionale.
  • La qualifica di socio è personale e non trasmissibile né in vita né ad eredi o
  • Ogni socio in regola con le disposizioni del presente statuto partecipa all’Assemblea Comunale degli Associati con diritto di voto ed è eleggibile alle cariche
  • La qualifica di socio si perde per:
    1. dimissioni;
    2. cessazione dell’attività donazionale o di collaborazione, senza giustificato motivo, per un periodo di due anni;
    3. espulsione per gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente statuto o per comportamento contrario ad esso, per immoralità e comunque per atti che danneggino l’Associazione e i suoi
  • In presenza dei presupposti di cui alla lettera a) e b) del comma 1) del presente articolo, il socio viene cancellato dal registro dei soci con provvedimento motivato del Consiglio Direttivo
  • Contro il provvedimento di espulsione il socio potrà presentare ricorso, entro 30 giorni, al Collegio Provinciale dei Probiviri, il quale delibererà in osservanza delle corrispondenti norme statutarie.
  • Il provvedimento del Collegio Provinciale dei Probiviri è ricorribile, entro i 30 giorni successivi all’adozione dello stesso, al Collegio Regionale dei Probiviri.
  • In caso di ricorso contro il provvedimento di espulsione deliberato dal Consiglio Direttivo Comunale, il socio espulso perde automaticamente il diritto al voto, pur nelle more della decisione definitiva sull’espulsione da parte degli organi di giurisdizione competenti e
  • Il provvedimento definitivo di espulsione deliberato ai sensi del presente articolo estromette il socio dalla FIDAS DAUNA Comunale e da quella Provinciale Regionale e Nazionale.
  • Gli Organi dalla FIDAS DAUNA PROVINCIALE sono:
    1. l’Assemblea Provinciale;
    2. il Consiglio Direttivo;
    3. il Presidente.
  • Sono organi di controllo dalla FIDAS DAUNA PROVINCIALE il Collegio dei Revisori dei Conti e Collegio dei Probiviri.

L’Assemblea Provinciale sì riunisce una volta all’anno in seduta ordinaria.

        Spetta all’Assemblea:

  • l’approvazione del bilancio consuntivo, accompagnato da una nota di sintesi sull’attività svolta, elaborata dal Consiglio Direttivo  e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei  Conti;
  • la ratifica del preventivo finanziario, approvato dal Consiglio Direttivo;
  • l’approvazione delle linee di indirizzo e delle direttive generali per il funzionamento, il potenziamento e l’espansione dell’Associazione, proposte dal Consiglio Direttivo;
  • la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo;
  • la nomina dei delegati nell’Assemblea sovraordinata;
  • la nomina e la revoca dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri;
  • la nomina e la revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti/organo di controllo;
  • l’approvazione delle modifiche statutarie proposte dal Consiglio Direttivo;
  • la devoluzione dell’eventuale patrimonio residuo;
  • ogni altro adempimento che non sia stato demandato, per legge o per statuto, alla competenza di un altro organo
    • L’Assemblea può riunirsi anche in seduta straordinaria per iniziativa del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata di almeno un terzo delle Sezioni. L’Assemblea Ordinaria e Straordinaria è costituita dai delegati delle sezioni in ragione  di uno per ogni Sezione.
    • L’Assemblea Ordinaria e Straordinaria è valida, in prima convocazione, con la presenza dei delegati che rappresentano la metà più uno dei voti; in seconda convocazione, con la presenza dei delegati che rappresentano almeno un terzo dei voti. Delibera a maggioranza semplice dei votanti fatto salvo i casi in cui siano previste maggioranze diversamente qualificate.
    • L’Assemblea sì riunisce obbligatoriamente in seduta straordinaria per approvare lo Statuto ed il Regolamento. Le modifiche al presente Statuto ed annesso Regolamento sono deliberate dall’Assemblea in seduta straordinaria con la maggioranza qualificata dei due terzi dei voti espressi dai delegati presenti. Le votazioni avvengono per scrutinio segreto quando interessano persone e quando ne sia fatta richiesta da un quinto dei votanti negli altri casi avvengono per alzata di mano.
  • Il Consiglio Direttivo è composto dai membri, eletti dall’Assemblea dei delegati nel numero stabilito dall’Assemblea
  • Il Consiglio Direttivo così formato, elegge al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere che, per delibera del Consiglio stesso, può anche coincidere con il Segretario i quali costituiscono l’Ufficio di Presidenza, cui spetta l’esecuzione e l’attuazione delle delibere del Consiglio medesimo.
  • Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria almeno due volte l’anno, entro il 31 dicembre ed il 31 gennaio, rispettivamente per l’approvazione definitiva del preventivo finanziario e dello schema di bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  • La convocazione viene fatta per avviso scritto, inviato nominativamente almeno cinque giorni prima e, in caso di urgenza, anche per posta elettronica inviato almeno due giorni
  • Le sedute consiliari sono valide con la presenza della maggioranza dei
  • Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, fatta eccezione per quelle di espulsione di un socio, o della proposta di modifica statutaria da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea , per le quali occorre il voto favorevole di almeno metà più uno dei componenti.
  • In caso di parità, prevale il voto del
  • La mancata partecipazione alle sedute del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, determina la decadenza dal Consiglio medesimo, con deliberazione adottata all’atto dell’approvazione del verbale della seduta successiva a quella in cui si è verificata la terza assenza.
  • Nel caso in cui nel corso di un mandato vengano a mancare uno o più Consiglieri, nell’ordine subentrano i non eletti, fino al numero corrispondente a quello dei Consiglieri, fissato ai sensi del comma 1 del presente
  • Ove i non eletti di volta in volta interpellati, nell’ordine di cui al comma 9, non possano o non vogliano accettare la carica, il Consiglio procede alla sostituzione mediante cooptazione tra i soci al momento statutariamente in regola. In ogni caso non è consentita la cooptazione, nel corso dello stesso mandato, della metà dei componenti del Consiglio ma, in tal caso, si procederà al rinnovo dell’intero Consiglio.
  • I Consiglieri così nominati decadono dalla carica insieme agli
  • Qualora, durante un mandato, venga a mancare contestualmente la maggioranza dei Consiglieri, decade l’intero
  • Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, fatti salvi quelli espressamente riservati, per legge o per statuto, all’Assemblea.
  • I poteri del Consiglio Direttivo possono essere singolarmente delegati, dall’organo stesso, al Presidente.
  • Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 anni.

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo al proprio interno, presiede la FIDAS DAUNA PROVINCIALE, ne ha la rappresentanza legale ed ha la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio.

c.2     Al Presidente spetta, inoltre:

  • convocare e presiedere l’Assemblea Provinciale dei delegati il Consiglio Direttivo e formulare l’ordine del giorno;
  • curare l’esecuzione e l’attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo;
  • proporre al Consiglio Direttivo i nominativi delle persone che dovranno prestare la propria opera in favore dell’Associazione, a titolo di lavoro subordinato o autonomo ovvero di consulenza;
  • assumere, solo in casi di urgenza, i provvedimenti straordinari nelle materie di competenza del Consiglio Direttivo, con l’obbligo di sottoporli alla ratifica del Consiglio medesimo in occasione della successiva riunione.
  • Nell’espletamento dei propri compiti, il Presidente è coadiuvato dal
  • In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal
  • La firma e/o la presenza del Vicepresidente fa fede, di fronte ai terzi, dell’assenza o dell’impedimento temporanei del

 Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti nominati dall’Assemblea tra soggetti dotati di adeguata professionalità.

  • Il Collegio esamina i bilanci e formula in apposite relazioni le proprie osservazioni e conclusioni e svolge ogni altro compito attribuitogli per legge o per
  • I Revisori dei Conti partecipano di diritto all’Assemblea, senza diritto di
  • I Revisori dei Conti sono invitati a partecipare alle sedute del Consiglio
  • Ove la situazione economico-finanziaria dell’Associazione non dovesse ritenere necessaria la costituzione di un Collegio di Revisori, il Consiglio Direttivo può richiedere all’Assemblea di provvedere temporaneamente alla nomina di un solo Revisore, dotato di adeguata professionalità.
  • Il patrimonio della FIDAS DAUNA PROVINCIALE, utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è costituito da beni mobili ed
  • Tale patrimonio iniziale potrà essere incrementato ed alimentato con:
    1. il reddito del patrimonio;
    2. i contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
    3. i contributi di organismi internazionali;
    4. i rimborsi derivanti da convenzioni;
    5. le oblazioni, le donazioni, i lasciti, le erogazioni ed i contributi da parte di quanti – soggetti pubblici e privati – condividendone lo scopo, vogliano il potenziamento dell’istituzione anche con riferimento ad iniziative specifiche o settoriali;
    6. ogni altro incremento derivante anche dalle attività commerciali e produttive marginali svolte;
  • Il Consiglio Direttivo provvederà all’investimento, all’utilizzo ed all’amministrazione dei fondi di cui dispone l’Associazione, nel rispetto dei propri scopi

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall’art. 8, comma 3 del D.lgs. n. 117/2017.

  • Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere destinati unicamente alla realizzazione delle attività istituzionali e diverse, ai sensi dell’art. 6 del Codice del Terzo

L’Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento  e  allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all’articolo 3, comma 2, del presente Statuto.

L’esercizio finanziario ha la durata di un anno solare.

c.2   Entro il 31 dicembre di ogni anno dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo il preventivo finanziario dell’anno successivo entro il mese di febbraio per Sezioni Comunali, fine mese di marzo per la provinciale, dovrà essere sottoposto alla ratifica dell’Assemblea, la quale nella stessa occasione approverà il bilancio consuntivo dell’anno precedente.

c.3    L’Associazione, nei casi previsti dall’art. 13 del D.lgs. n. 117/2017, deve redigere il bilancio di esercizio formato   dallo   stato   patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con  l’indicazione, dei  proventi   e degli oneri, dell’ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

  • Dopo l’approvazione in Assemblea il Bilancio sarà depositato presso il registro unico nazionale del Terzo
  • Nei casi previsti dall’art. 14 del D.lgs. n. 117/2017, l’Associazione ha l’obbligo di redigere e adottare il Bilancio

L’Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:

  1. Il libro degli associati o aderenti;
  2. il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
  3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
  4. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo, e di eventuali altri organi

c.2   I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura dell’organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera d), sono tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.

c.3   Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta al Presidente.

1      Tutte le cariche sociali sono quadriennali e non sono retribuite;

c.2    Ai detentori di cariche sociali spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute in relazione  all’assolvimento dell’incarico.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo      dell’Ufficio del Registro Unico Nazionale (RUN), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, alla FIDAS di livello immediatamente superiore o ad altra organizzazione che persegue finalità analoghe con qualifica di ente del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice del Terzo settore e, in quanto compatibili, del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia.

L’Associazione si articola in Sezioni locali, aventi sede in comuni o frazioni. Promuove la formazione di gruppi di Donatori in quartieri, complessi aziendali, istituti di istruzione e simili. Per la costituzione di una sezione occorrono almeno venti Soci Donatori attivi.

Sono organi della sezione:  

  1. l’Assemblea dei Soci;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Presidente
  4. il Collegio dei Revisori dei Conti;
  • L’Assemblea Comunale degli Associati è costituita da tutti i soci che, all’atto della convocazione dell’Assemblea medesima, non abbiano presentato domanda di dimissioni e non abbiano ricevuto provvedimento d’espulsione.
  • Ogni socio ha diritto ad un
  • In caso di personale impedimento a partecipare alla seduta dell’Assemblea, ogni socio potrà farsi rappresentare, conferendogli delega scritta, da un altro
  • L’Assemblea Comunale degli Associati si riunisce in via ordinaria almeno una volta l’anno, entro il mese di febbraio, per l’approvazione del bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo Comunale, nonché per la ratifica del preventivo finanziario approvato dal Consiglio
  • L’Assemblea si riunisce, inoltre, ogni qualvolta deve assumere delibere di propria competenza, qualora fossero in gioco interessi vitali della FIDAS DAUNA Comunale e nei casi di impossibilità di funzionamento degli organi dell’Associazione, nonché ogni qualvolta lo riterrà necessario il Presidente o fosse richiesto congiuntamente da almeno un decimo dei soci o dal Presidente del Collegio dei Revisori dei  
  • L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione con avviso scritto inviato almeno quindici giorni prima della seduta ovvero, in caso di urgenza, a mezzo messaggio di posta elettronica spediti almeno due giorni
  • L’avviso di convocazione va inviato alla Fidas Dauna Provinciale per opportuna conoscenza.
  • In prima convocazione l’Assemblea è validamente costituita quando siano presenti almeno la metà dei suoi componenti; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli associati presenti direttamente o per delega In deroga all’art. 24, co 1, D. Lgs. 117/2017, si considerano aventi diritto di voto coloro che risultino iscritti nel libro degli associati aggiornato alla data dell’assemblea.
  • Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide ove risultino adottate a maggioranza dei soci 
  • Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei
  • Nel caso di parità dei voti, la proposta oggetto di deliberazione si intende
  • Alle sedute dell’Assemblea Comunale degli Associati partecipano di diritto i componenti del Consiglio Direttivo Comunale e i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti/dell’Organo di
  • Nell’assunzione di deliberazioni in ordine al bilancio consuntivo o che riguardino la responsabilità dei componenti del Consiglio, gli stessi non partecipano al
  • 1 Le competenze dell’Assemblea Comunale degli Associati non sono delegabili né surrogabili dal Consiglio Direttivo Comunale viene data comunicazione alla Fidas Dauna Provinciale, la quale potrà inviare un proprio rappresentante.

Il Consiglio Direttivo è composto da 5 (cinque) a 15 (quindici) membri. Il numero é stabilito dall’Assemblea in occasione del rinnovo delle cariche sociali. I membri del Consiglio Direttivo restano in carica quattro  anni e possono essere rieletti. Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta, elegge nel proprio seno:

a     il Presidente;

b     il Vice Presidente;

c     il Tesoriere;

d     il Segretario.

c.2   Il Consiglio Direttivo: 

1, provvede all’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea;

  1. promuove le iniziative atte a realizzare gli scopi della Sezione;
  2. ratifica la Relazione Morale ed il Conto Consuntivo annuali;
  3. predispone il Bilancio Preventivo;
  4. convoca le assemblee;
  5. nomina i candidati per il Consiglio Direttivo dell’Associazione;
  6. nomina i delegati all’Assemblea dell’Associazione.

c.3   Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti. Sono valide le deliberazioni adottate con il voto della maggioranza dei presenti;. in casa di parità   prevale il voto di chi presiede.

  • La mancata approvazione della Relazione Morale e del Conto Consuntivo, in sede di Assemblea, comporta la decadenza del Consiglio Direttivo. 

Presidente ha la legale rappresentanza della Sezione e tutela l’osservanza della Statuto e del  Regolamento. In  particolare:

  1. a) provvede all’esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo;
  2. convoca e presiede il Consigli Direttivo redigendo l’ordine del giorno;
  3. iscrive all’ordine del giorno del Consiglio Direttivo le richieste motivate dei singoli Consiglieri;
  4. è tenuto a convocare il Consigli Direttivo su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri;
  5. redige la Relazione Morale;
  6. adotta, in caso di necessità, delibere d’urgenza che pone all’ordine del giorno della prima riunione del Consiglio per la ratifica.

Le sezioni godono di autonomia amministrativa éd operativa per il perseguimento degli scopi associativi nell’ambito della sezione stessa, se non sono in contrasto con le indicazioni politico-programmatiche dell’Associazione. Le sezioni possono liberamente disporre per il conseguimento degli scopi associativi, delle somme di denaro loro pervenute a qualsiasi titolo da privati o Enti e delle somme loro assegnate dall’Associazione.

Le Sezioni dovranno agire in stretta collaborazione con l’Associazione per quanto riguarda i rapporti con i Servizi di Medicina Trasfusionale verso i quali gravitano prevalentemente i Soci Donatori.

L’Associazione è costituita a tempo indeterminato. In caso di scioglimento deliberato dall’Assemblea Straordinaria, questa dovrà designare uno o più liquidatori. Il patrimonio che si v  renderà disponibile sarà destinato, soddisfatte tutte le obbligazioni dell’Associazione, ad opere di pubblica utilità, assistenza beneficenza.

 Il presente Statuto ha validità anche per le Sezioni.

Al presente Statuto è annesso il Regolamento di attuazione che sarà approvato in sfide di prima adozione dall’Assemblea in seduta straordinaria.

 Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dall’annesso Regolamento di attuazione, si osservano le norme del Codice Civile relative alle persone giuridiche, nonché le norme del Codice del Terzo Settore e, in quanto compatibili, del Codice Vivile e delle altre leggi vigenti in materia.