REGOLAMENTO

Approvato dall’Assemblea provinciale straordinaria in data del 24 aprile 2020

Il presente regolamento composto da 43 articoli ha lo scopo di regolare, nei limiti dello statuto e delle leggi vigenti, l’attività dell’associazione per il maggior raggiungimento degli scopi sociali.

Art.1

  1. L’Associazione “FIDAS DAUNA PROVINCIALE DI FOGGIA”, Organizzazione di Volontariato OdV, è costituita tra coloro che donano volontariamente, gratuitamente, periodicamente e anonimamente il proprio sangue e dalle sezioni comunali. L’acronimo OdV deve essere usato negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al

 

Art.2

  1. La FIDAS DAUNA PROVINCIALE, sorta in Foggia il 4 novembre 2010 con il nome di FIDAS DAUNA PROVINCIALE è una Associazione apartitica e aconfessionale, non ammette discriminazione di sesso, razza, lingua, religione, ideologia politica ed esclude qualsiasi fine di lucro.

Art.3

  1. La durata della la FIDAS DAUNA PROVINCIALE è illimitata.
  2. La sede legale dell’Associazione è dove risiede il Presidente in carica ed esplica la propria attività istituzionale esclusivamente nell’ambito del proprio territorio provinciale.
  1. Gli scopi principali dell’Associazione sono:
  1. Di promuovere la donazione di sangue – intero o di una sua frazione – volontaria, periodica, associata, gratuita, anonima e consapevole, intesa come valore umanitario universale ed espressione di solidarietà e di civismo, che configura il donatore quale promotore di un primario servizio socio-sanitario ed operatore della salute, anche al fine di diffondere nella comunità locale i valori della solidarietà, della partecipazione sociale e civile e della tutela del diritto alla salute;
  2. Di perseguire finalità di solidarietà sociale nei settori dell’assistenza sociale e della beneficenza, secondo il principio di sussidiarietà e secondo la concezione educativa del “Condividere i bisogni per condividere il senso della vita”;
  3. Di prestare il proprio contributo tecnico ed umano a mezzo di propri associati nelle attività socio-sanitarie e di protezione civile, nella previsione, prevenzione e soccorso in materia di sinistri e calamità, ovunque si richieda la necessità del suo intervento.
  4. Si occupa di attività di formazione, informazione e aggiornamento rivolto al mondo della scuola, ai docenti, agli studenti di ogni ordine e grado, comprese collaborazioni con associazioni ed enti che operano nella scuola sul settore protezione civile, tutela della salute, salvaguardia dell’ambiente, infortunistica ecc.
  5. Essa pertanto, in armonia con i fini istituzionali propri, si propone di:
    1. Sostenere i bisogni di salute dei cittadini favorendo il raggiungimento dell’autosufficienza di sangue e dei suoi derivati a livello provinciale, regionale e nazionale e dei massimi livelli di sicurezza trasfusionale possibili e la promozione per il buon utilizzo del sangue;
    2. Tutelare il diritto alla salute dei donatori e dei cittadini che hanno necessità di essere sottoposti a terapia trasfusionale;
    3. Promuovere l’informazione e l’educazione sanitaria dei cittadini e le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
    4. Favorire l’incremento della propria base associativa;
    5. Promuovere lo sviluppo del volontariato e dell’associazionismo, anche attraverso progetti di Servizio Civile;
    6. Promuovere partenariati e protocolli di intesa e stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni e con soggetti privati;
    7. Svolgere ogni ulteriore iniziativa concernente le attività di interesse generale di cui al successivo 3 del presente Statuto;
    8. Di rappresentare le sezioni comunali, i gruppi aziendali, gli istituti di istruzioni aderenti e coordinare l’attività per la migliore realizzazione delle finalità comuni.

Art.5

  1. La FIDAS DAUNA PROVINCIALE svolge in via esclusiva le attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del Codice del Terzo Settore, con riferimento a interventi e servizi sociali; interventi e prestazioni sanitarie; prestazioni socio-sanitarie; ricerca scientifica di particolare interesse sociale; educazione e formazione; beneficienza; protezione civile; promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali.
  2. In particolare svolge le seguenti attività:
    1. Attività di chiamata (da disciplinare ciascuna secondo le proprie esigenze);
    2. Promuove e organizza campagne di comunicazione sociale, informazione e promozione del dono del sangue, nonché tutte le attività di comunicazione esterna, interna ed istituzionale di propria competenza territoriale;
    3. Collabora con le altre associazioni di settore;
    4. Promuove la conoscenza delle finalità associative e delle attività svolte e promosse anche attraverso la stampa associativa, nonché la pubblicazione di riviste, bollettini e materiale multimediale;
    5. Svolge, attività di formazione nelle materie di propria competenza anche per istituzioni ed organizzazioni esterne, con particolare riferimento al mondo della scuola e delle Forze Armate;
    6. Promuove e partecipa ad iniziative di raccolta di fondi finalizzate a scopi solidali ed umanitari, al sostegno della ricerca scientifica;
    7. Intrattiene rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione al proprio livello territoriale e partecipa alle Istituzioni Pubbliche, ove richiesta, attraverso propri rappresentanti all’uopo nominati;
    8. Opera nell’ambito della protezione civile svolgendo una propria attività autonoma e/o rapportandosi con gli organismi di riferimento, associativi ed istituzionali, a livello provinciale, regionale e nazionale.
  3. L’Associazione può svolgere attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui al comma 1, entro i limiti indicati dall’art. 6 del Codice del Terzo Settore; può inoltre svolgere attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il
  4. Parimenti la FIDAS DAUNA potrà organizzare viaggi e soggiorni come momento di socializzazione, di sviluppo culturale e di propaganda della donazione del sangue.

Art.6

  1. Per il raggiungimento dei propri scopi, la FIDAS DAUNA ha aderito alla FIDAS (Federazione Italiana Associazioni Donatori Sangue) Regionale e Nazionale, ritenendo questa adesione utile e necessaria per una migliore conoscenza delle problematiche legate alla donazione, nonché per una migliore tutela della salute dei donatori e dei riceventi.
  1. L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare.
  2. Il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo ed i relativi allegati dovranno essere depositati a disposizione dei Soci presso la sede sociale almeno 15 giorni prima della data dell’assemblea che li dovrà discutere.

Art.8

  1. Fra le risorse finanziarie dell’Associazione possono essere compresi fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. Possono inoltre essere compresi corrispettivi di attività complementari o commerciali occasionali, svolte nel rispetto della normativa vigente.
  2. Le erogazioni liberali saranno accettate dal Consiglio Direttivo.
  3. Le donazioni e i lasciti di qualsiasi tipo saranno accettati dal Consiglio Direttivo, nel rispetto della normativa vigente.

Art.9

  1. I membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti rispondono in modo solidale delle spese effettuate. Ne sono esclusi i membri che abbiano espresso a verbale motivato parere contrario.

Art.10

  1. la FIDAS DAUNA è formata dalle seguenti categorie di soci:
    • Soci Donatori;
    • Soci Collaboratori;
    • Soci Sostenitori.
  2. I Soci Donatori sono quelli dei quali è stata accettata la domanda di ammissione, sono stati dichiarati idonei dal Centro Trasfusionale ed hanno effettuato almeno due donazioni per il tramite della FIDAS DAUNA di base.
  3. I Soci Donatori che hanno effettuato almeno due donazioni godono del diritto di elettorato attivo e passivo (eleggono e possono essere eletti nelle votazioni per le cariche sociali).
  4. Per i Soci Donatori la qualifica si intende automaticamente rinnovata ad ogni donazione effettuata.
  5. Il Socio Donatore che, senza giustificato motivo, non si presenti a ripetute chiamate, trascorsi due anni dall’ultima donazione è dichiarato dimissionario da parte del Consiglio Direttivo. Detto Socio potrà essere riammesso, dietro sua esplicita richiesta e per una sola volta, qualora dichiari che in avvenire eviterà di assumere atteggiamenti in contrasto con lo spirito associativo della FIDAS DAUNA.
  6. I Soci Collaboratori sono tutte le persone fisiche che, impossibilitate per qualsiasi motivo a donare il sangue o suoi componenti e potendo espletare gratuitamente funzioni utili al raggiungimento degli scopi dell’Associazione, ne facciano richiesta scritta all’Associazione. Tale richiesta è soggetta all’approvazione del Consiglio Direttivo.
  7. I Soci Collaboratori contribuiscono al funzionamento della Associazione secondo le modalità da stabilirsi con apposito regolamento.
  8. I Soci Collaboratori godono del diritto di elettorato attivo e passivo (eleggono e possono essere eletti nelle votazioni per le cariche sociali).
  9. Il Socio Collaboratore che, senza giustificato motivo, non partecipi alle attività dell’Associazione per oltre 1 anno decade automaticamente dalla qualifica di Socio Collaboratore; tale decadenza comporta l’automatica cancellazione dal Registro Soci; della decadenza verrà fatta annotazione nello stesso Registro Soci.
  10. I Soci Sostenitori sono tutte le persone fisiche, le persone giuridiche pubbliche e private che, con carattere di continuità, contribuiscono finanziariamente al funzionamento della Associazione, secondo le modalità da stabilirsi con apposito regolamento. I Soci Sostenitori non hanno diritto né di elettorato attivo né di elettorato passivo.

Art.11

  1. Sono previsti rapporti di collaborazione da parte di persone che intendano prestare gratuitamente la propria opera nelle manifestazioni o per l’organizzazione e il funzionamento dell’Associazione. Esse non acquistano la qualità di socio.
  2.  

Art.12

  1. Per la volontarietà del dono del sangue, espressione di amore e di altruismo, la donazione deve rimanere anonima, per non creare obblighi e riconoscenza da parte del ricevente.
  2. Il Donatore quindi non può e non deve accettare per la donazione compenso di alcun genere, pena l’espulsione dall’Associazione.

Art.13

  1. Data la natura della FIDAS DAUNA, è fatto obbligo a tutti gli associati di mantenere un contegno dignitoso in tutte le manifestazioni dell’Associazione.
  2. I Soci devono prestare la loro opera, nei limiti delle proprie possibilità, in favore della FIDAS DAUNA, operando lealmente e mantenendo un comportamento in sintonia con il nome ed il prestigio dell’Associazione.

Art.14

  1. Un Donatore può iscriversi ad una sola Associazione di Donatori di Sangue.
  2. Il Socio Donatore deve sottoporsi al prelievo solamente tramite la FIDAS DAUNA per non creare difficoltà nelle chiamate. Qualora il Socio Donatore, per un caso di emergenza, dovesse sottoporsi ad un prelievo senza il tramite della FIDAS DAUNA, dovrà darne immediata comunicazione alla sede dell’Associazione, specificando i motivi dell’emergenza.

Art.15

  1. Ogni Socio Donatore deve essere munito di tessera numerata sulla quale saranno segnati, oltre ai dati anagrafici, il gruppo sanguigno, il fattore RH, gli eventuali sottogruppi, le donazioni effettuate con la data di prelievo e la quantità prelevata. La tessera deve essere firmata dal Presidente dell’Associazione e dal Sanitario dell’Associazione.

Art.16

  1. Il Socio deve comunicare all’Associazione il proprio recapito, i cambiamenti di indirizzo, i numeri telefonici e l’indirizzo e-mail in cui possa essere reperibile in casi urgenti.

Art.17

  1. Al Socio Donatore, per il suo atto generoso, viene consegnato:
    1. diploma di benemerenza al raggiungimento di 10 donazioni;
    2. diploma e medaglia placata bronzo al raggiungimento di 15 donazioni;
    3. diploma e medaglia placata argento al raggiungimento di 30 donazioni;
    4. diploma e medaglia placata oro al raggiungimento di 50 donazioni;
    5. diploma e targa al raggiungimento di 70 donazioni;
    6. diploma e targa al raggiungimento di 100 donazioni.
  2. Il Consiglio Direttivo stabilirà tempi e modi delle premiazioni.
  3. Ai fini della premiazione, si considerano le donazioni effettuate fino ad un termine di tre mesi precedenti la data prevista per la cerimonia di premiazione.
  4. I riconoscimenti non ritirati entro 12 mesi dalla premiazione si intendono rinunciati da parte del Donatore.
  5. La FIDAS DAUNA considera valide le donazioni effettuate in precedenza presso altre Associazioni, purché regolarmente documentate.

Art.18

  1. In caso di decesso del Socio Donatore, verrà consegnata alla memoria una targa con distintivo.
  2. I riconoscimenti non ritirati entro 12 mesi dalla premiazione si intendono rinunciati.

Art.19

  1. I Soci che con il loro comportamento provocano danni morali o materiali all’Associazione o che non osservano le norme statutarie e regolamentari possono essere sottoposti, da parte del Consiglio Direttivo ai seguenti provvedimenti disciplinari:
    • richiamo verbale;
    • diffida scritta;
    • sospensione temporanea di partecipazione a qualsiasi manifestazione associativa (cariche sociali e Assemblea compresa), continuando nell’attività di Donatore;
    • espulsione dall’Associazione.

Art.20

  1. L’eventuale denuncia di inosservanza delle norme statutarie e regolamentari da parte di un Socio o l’eventuale insorgenza di controversie di natura associativa saranno sottoposte all’esame del Consiglio Direttivo in un’apposita riunione nella quale verranno discussi ed adottati gli eventuali provvedimenti disciplinari.
  2. La riunione sarà validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei membri del Consiglio e sarà presieduta dal Presidente. Della riunione verrà stilato apposito verbale. Alla riunione saranno invitati i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.
  3. La data della riunione verrà comunicata all’interessato, a mezzo lettera raccomandata, da recapitarsi almeno dieci giorni prima della data fissata. L’interessato potrà presentare eventuali memorie scritte e, su sua richiesta, potrà essere sentito in seno al Consiglio. L’assenza dell’interessato non è causa ostativa allo svolgimento della riunione e all’adozione degli eventuali provvedimenti disciplinari.
  4. Il Consiglio quindi delibererà, con il voto della maggioranza dei partecipanti al Consiglio validamente costituito con un numero non inferiore alla metà più uno dei membri il Consiglio, in ordine alla necessità di adottare misure e/ o provvedimenti disciplinari o di archiviare il caso. Di tale riunione verrà redatto apposito verbale.
  5. La decisione verrà comunicata all’interessato a mezzo raccomandata.
  6. Avverso la decisione del Consiglio, l’interessato potrà presentare all’Associazione ricorso scritto nel termine perentorio di 30 giorni dalla data della notifica del verbale.
  7. Il Consiglio Direttivo provvederà ad inserire la trattazione della controversia all’Ordine del Giorno della prima Assemblea Ordinaria dei soci.
  8. L’Assemblea Ordinaria dei soci delibererà validamente in merito con il voto della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, dopo aver ascoltato le motivazioni verbali o scritte di ciascuna delle parti. Tale decisione è inappellabile.
  9. Nell’ipotesi in cui i provvedimenti disciplinari debbano riguardare Soci ricoprenti cariche sociali elettive, il Consiglio Direttivo dovrà convocare apposita Assemblea Ordinaria che delibererà sui provvedimenti da adottare. Tale decisione è inappellabile.
  1. Per una migliore organizzazione, la FIDAS DAUNA può riconoscere i Gruppi costituiti con almeno 20 Soci. I Gruppi si possono costituire nei Comuni, negli Enti, nelle Aziende, nelle Scuole e in altre organizzazioni.

Art.22

  1. E’ costituito presso l’Associazione un Gruppo denominato “Gruppo Giovani”, comprendente i Soci di età non superiore ad anni 30 che designerà un rappresentante nel Consiglio Direttivo dell’Associazione.

Art.23

  1. Per costituire un Gruppo, i Soci o una loro rappresentanza in numero di almeno venti, dopo aver sottoposto apposito regolamento, contenente gli organi e le norme che regoleranno il funzionamento del Gruppo, al Consiglio Direttivo dell’Associazione che lo dovrà approvare, in accordo con il detto Consiglio Direttivo, si riuniscono per costituire il Gruppo. A questa riunione partecipa almeno un membro del Consiglio Direttivo. L’Adunanza, costituito il Gruppo, nomina, tra i componenti il Gruppo stesso, il Presidente del Gruppo che rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato, come previsto nel successivo Articolo 28.

Art.24

  1. Le cariche sociali dei Gruppi decadono contemporaneamente alle cariche sociali dell’Associazione.
  2. La lista dei candidati per il rinnovo delle cariche sociali comprenderà solo i Soci Donatori del Gruppo.
  3. Il rinnovo delle cariche sociali del Gruppo deve aver luogo dopo l’insediamento dei nuovi organi statutari dell’Associazione e comunque entro i 30 giorni successivi.
  4. Dopo le elezioni, il Gruppo dovrà far conoscere all’Associazione il nome del Presidente designato in quanto membro di diritto del Consiglio Direttivo anche se privo di diritto di voto. In caso di decadenza, per qualsiasi motivo, del Presidente, il Gruppo eleggerà un nuovo Presidente entro trenta giorni dalla vacanza della carica.

Art.25

  1. I Gruppi in seno alla FIDAS DAUNA, nel rispetto dello Statuto e del presente Regolamento, sono completamente autonomi circa le loro riunioni.
  2. I Gruppi potranno richiedere al Consiglio Direttivo i beni e/o le somme necessarie per la realizzazione e l’organizzazione di attività inerenti agli scopi associativi.
  3. Con apposito regolamento saranno stabiliti i criteri per l’assegnazione di eventuali somme necessarie ai Gruppi per il perseguimento di attività inerenti agli scopi associativi.

Art.26

  1. Gli organi dei Gruppi locali sono:
    • l’Assemblea dei Soci;
    • il Presidente.

Art.27

  1. L’Assemblea dei Soci è composta da tutti i Soci iscritti al Gruppo. E’ convocata dal Presidente e delibera sulla relazione del Presidente e sui programmi di attività.
  2. Elegge tra i propri Soci Donatori il Presidente del Gruppo.
  1. Gli organi dell’Associazione sono:
    • l’Assemblea dei Soci;
    • il Presidente;
    • il Consiglio Direttivo;
    • il Cassiere Tesoriere;
    • il Collegio dei Revisori del conti.
  2. Tutti gli organi decadono allo scadere del loro mandato quadriennale, salvo che si dichiarino dimissionari o siano fatti decadere dall’Assemblea. Se le dimissioni o la decadenza stabilita dall’Assemblea dei Soci riguardano il Consiglio Direttivo, anche gli altri organi statutari si intendono decaduti.

Art.29

  1. L’Assemblea è l’espressione sovrana dell’Associazione ed è costituita da tutti i Soci. Le delibere approvate in Assemblea sono vincolanti per tutti i Soci.
  2. L’Assemblea ratifica i programmi e gli indirizzi generali dell’Associazione, approva il bilancio preventivo e consuntivo, approva e modifica lo Statuto e il Regolamento, effettua proposte per le attività istituzionali, complementari e commerciali.

Art.30

  1. L’Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l’anno, entro il mese di aprile.
  2. Nella prima Assemblea ordinaria di ogni anno vengono discussi il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente, il bilancio di previsione dell’esercizio in corso, la relazione morale del Presidente, la relazione economica ed amministrativa da parte del Cassiere Tesoriere e del Collegio dei Revisori dei conti.
  3. L’Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, sentito il Consiglio Direttivo, con avviso affisso nella sede dell’Associazione. Sull’ordine del giorno, che deve essere messo a disposizione di tutti i Soci almeno 8 giorni prima dell’Assemblea, deve essere indicato il luogo, il giorno e l’ora della prima e della seconda convocazione e gli argomenti da trattare.
  4. L’Assemblea potrà validamente deliberare in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci votanti, mentre in seconda convocazione potrà validamente deliberare qualunque sia il numero dei presenti.
  5. E’ consentita la presenza per delega, da conferirsi ad altro Socio. Non è ammessa più di una delega per ciascun Socio presente.
  6. L’Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria dal Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, in occasione di modifiche allo Statuto sociale, in caso di richiesta di scioglimento dell’Associazione o in casi ritenuti di eccezionale importanza o gravità.

Art.31

  1. Il Consiglio Direttivo è formato da Consiglieri eletti e da Consiglieri di diritto.
  2. Il numero dei Consiglieri eletti, variabile fra 5 e 12, viene stabilito prima delle elezioni dall’Assemblea, sempre in numero dispari.
  3. Sono Consiglieri di diritto, senza diritto di voto, i Presidenti dei Gruppi e del Gruppo Giovani, o i loro delegati.
  4. La convocazione del Consiglio Direttivo deve essere fatta autonomamente dal Presidente oppure quando lo richieda la maggioranza dei Consiglieri eletti o la maggioranza dei Consiglieri di diritto. Il Consiglio Direttivo in occasione del suo insediamento delibererà sui tempi e sulle modalità di convocazione delle riunioni del Consiglio stesso. Se decisa a maggioranza assoluta potrà essere prevista la convocazione telefonica o altro sistema informatico.
  5. Le riunioni del Consiglio Direttivo si ritengono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri eletti, non essendo obbligatoria la presenza dei Consiglieri di diritto.
  6. Il Consiglio Direttivo elegge, nella sua prima riunione e scegliendoli fra i Consiglieri eletti, il Presidente, il Vice Presidente e il Cassiere Tesoriere.
  7. La funzione di segretario potrà essere affidata dal Consiglio Direttivo anche ad una persona che non fa parte del Consiglio stesso.
  8. E’ facoltà del Consiglio Direttivo assegnare la carica esclusivamente onorifica di Presidente Onorario dell’Associazione ad un Socio che abbia fatto parte del Consiglio Direttivo per almeno dieci anni e che abbia dimostrato particolare impegno in favore dell’Associazione.
  9. E’ altresì facoltà del Consiglio Direttivo nominare un Direttore Sanitario, scelto possibilmente fra i Donatori, con l’incarico principale di consulenza e di aiuto nella diffusione e nella illustrazione del dono del sangue.
  10. Il Presidente Onorario ed il Direttore Sanitario sono componenti di diritto, senza diritto di voto, del Consiglio Direttivo.
  11. Il Presidente ha facoltà di prendere le decisioni che si rendessero necessarie in casi urgenti, salvo chiedere la ratifica di tali decisioni al Consiglio Direttivo nella sua prima riunione.

Art.32

  1. Il Consigliere eletto che per tre riunioni consecutive è assente senza giustificato motivo può essere dichiarato dimissionario e sostituito dal primo dei non eletti.

Art.33

  1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione, presiede le riunioni del Consiglio Direttivo ed è responsabile del buon funzionamento generale dell’Associazione.

Art.34

  1. Il Vice Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente, lo sostituisce. Può rappresentare legalmente l’Associazione su delega del Presidente.

Art.35

  1. Su proposta del Presidente il Consiglio Direttivo può istituire la figura del Segretario, che potrà essere anche persona estranea al Consiglio Direttivo, che avrà la responsabilità organizzativa e funzionale dell’Associazione e, in particolare, dovrà sovrintendere all’organizzazione delle manifestazioni dell’Associazione, dovrà tenere i registri dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, dovrà tenere aggiornato lo schedario delle donazioni e l’elenco dei Soci e dovrà coordinare tutte le altre pratiche inerenti il servizio di segreteria, seguendo le direttive del Presidente e del Consiglio Direttivo e le vigenti normative sulla privacy.

Art.36

  1. Il Collegio dei Revisori dei conti è formato da tre membri. Deve esercitare un controllo scrupoloso sull’amministrazione. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti deve presentare all’Assemblea che discute il bilancio consuntivo una relazione delle loro ispezioni alla contabilità ed evidenziare eventuali lacune o manchevolezze.
  1. Le cariche sociali, completamente gratuite, sono rinnovate ogni quattro anni. Tutti i Soci possono presentare la loro candidatura.
  2. Possono partecipare alle elezioni delle cariche sociali tutti i soci che ne hanno diritto ai sensi dello statuto e che non abbiano violato le norme statutarie, del regolamento interno nonché delle leggi in materia.
  3. Le elezioni degli organi sociali avvengono nominalmente. Le candidature saranno presentate su modelli specifici predisposti dall’Associazione, a disposizione di tutti i soci che ne faranno richiesta. Non saranno ammesse candidature presentate su modelli diversi da quelli predisposti dall’Associazione.
  4. Il modello per la presentazione della candidatura, regolarmente compilato, firmato alla presenza del Presidente del Consiglio Direttivo o di persona dallo stesso autorizzata, dovrà riportare, a pena di esclusione: i dati anagrafici del candidato; l’organo per il quale il candidato intende concorrere; il suddetto modello dovrà essere presentato presso la sede dell’Associazione non più tardi delle ore 12,00 del quinto giorno precedente alla data prevista per la prima convocazione dell’Assemblea.
  5. Il Consiglio Direttivo, di concerto con il Collegio dei Revisori dei Conti, nei giorni precedenti all’Assemblea, avrà il compito di deliberare sugli eventuali casi di esclusione della candidatura, nel qual caso ne darà comunicazione telegrafica all’interessato con le dovute motivazioni.
  6. Le candidature presentate nei termini e nel rispetto del presente regolamento, verranno numerate in ordine progressivo con indicazione della data e dell’ora di presentazione, e saranno a disposizione dei soci che volessero prenderne visione. Nel giorno delle votazioni, copia dell’elenco dei nominativi dei candidati, con il relativo numero attribuito, verrà affisso nei locali in cui è tenuta l’Assemblea.
  7. L’Assemblea dei Soci nomina, in numero dispari, i componenti il Seggio Elettorale i quali provvedono a nominare fra i suoi membri il Presidente.
  8. Il Presidente del Seggio elettorale darà inizio alle votazioni procedendo a chiamare i soci partecipanti all’Assemblea in ordine di sottoscrizione del foglio delle presenze; consegnerà ad ogni avente diritto al voto la scheda, preventivamente firmata da tutti i componenti del seggio elettorale e contenente i nomi dei candidati nei rispettivi organi in ordine di presentazione. Ogni socio ammesso a votare, potrà esprimere un gruppo di preferenze non superiore a quello dei candidati da eleggere nell’organo per il cui rinnovo e/o reintegro si vota, mediante apposizione di un segno sul numero d’ordine del candidato. Sulla base del numero dei candidati, potranno essere stabilite, in sede di assemblea, forme diverse di votazione (per esempio: per acclamazione).
  9. Alla fine della votazione ed effettuato lo spoglio delle schede, il Presidente del Seggio elettorale proclamerà eletti nei rispettivi organi i candidati che avranno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti, risulterà eletto il candidato che abbia maggior anzianità di iscrizione all’Associazione e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.
  10. Il Presidente del Seggio procederà prima alla proclamazione degli eletti nel Consiglio Direttivo, poi gli eletti nel Collegio dei Revisori dei conti e a seguire gli eletti nel collegio dei Probiviri.
  11. Di tutte le predette operazioni nonché della proclamazione il Presidente del Seggio redigerà apposito verbale che, regolarmente sottoscritto da tutti i componenti del seggio, verrà consegnato al segretario dell’Assemblea al fine di inserirne i dati significativi nel verbale della seduta.
  12. I soci eletti nelle cariche sociali dovranno provvedere a dichiarare, presso la sede dell’Associazione, l’accettazione della carica, entro i tre giorni successivi alla comunicazione della nomina.

Art.38

  1. Il Consigliere Anziano è il candidato del Consiglio Direttivo che ha ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti, vale il disposto dell’Articolo 41.
  2. Il Consigliere Anziano comunicherà i risultati delle votazioni a tutti i candidati e convocherà i nuovi eletti e i membri degli organi uscenti per il passaggio delle consegne.

 

 

Art.39

  1. Non essendo ammesso il cumulo di cariche, il Socio che viene eletto in qualsiasi organo dell’Associazione non può ricoprire cariche sociali presso un Gruppo e pertanto, qualora venga successivamente eletto Presidente di un Gruppo, dovrà tempestivamente, e comunque entro i tre giorni successivi alla comunicazione di avvenuta elezione, optare per l’una o per l’altra carica e comunicare la sua decisione alla Presidenza dell’Associazione, intendendosi così automaticamente dimissionario dalle altre cariche ricoperte.
  2. Il Socio che viene eletto sia come componente del Consiglio Direttivo che come componente del Collegio dei Revisori dei Conti e/o Collegio dei Probiviri, dovrà tempestivamente, e comunque entro i tre giorni successivi alla comunicazione di avvenuta elezione, optare per l’una o per l’altra carica e comunicare la sua decisione alla Presidenza dell’Associazione.

Art.40

  1. Le modifiche al presente Regolamento dovranno essere deliberate dall’Assemblea ordinaria dei Soci. Il Consiglio Direttivo potrà apportare le modifiche che si rendessero necessarie in seguito a provvedimenti legislativi. Tali modifiche saranno portate a conoscenza dell’Assemblea alla prima riunione della stessa per la ratifica.

Art.41

  1. In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea straordinaria delibererà la devoluzione del patrimonio netto, nel rispetto dello Statuto e delle normative vigenti.

Art.42

  1. Lo Statuto associativo e il presente Regolamento sono vincolanti per tutti i Soci.

Art.43

  1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa riferimento allo Statuto e, per quanto possibile, alle leggi vigenti.